Dal 22/08/2008 i dottori Commercialisti sono legittimati a curare la trasmissione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Società a Responsabilità Limitata a l’ Ufficio del Registro delle imprese.
Questa novità ha impattato molto positivamente sul mercato portando ad un notevole abbattimento, per i soggetti interessati alla cessione quote, degli onorari professionali per le operazioni di cessioni di quote di s.r.l. Infatti, prima dell’entrata in vigore della recente normativa, i soggetti che volevano effettuare questo tipo di operazioni erano necessariamente costretti a rivolgersi ad un Notaio, con un notevole e spesso ingiustificato aggravio di costi in relazione agli onorari professionali, considerando il fatto che la cessione di quote sociali di s.r.l. è, dal punto di vista tecnico e pratico, un’operazione relativamente semplice, salvo, ovviamente, casi particolari.
Dal 2008 è finalmente possibile effettuare la cessione di quote sociali di s.r.l. a costi ragionevoli e contenuti.
Da dottore commercialista e amante del libero mercato quale sono, ho accolto con molto favore questa novità e sono stato tra i primissimi a proporla ai miei clienti ed ad effettuarla sin dall’iniziale fase sperimentale. La clientela del mio studio ha risposto molto bene a questa innovazione del legislatore e sin da subito sono stati in diversi ad approfittarne, soprattutto stimolati dalla possibilità di realizzare a prezzo contenuto una cessione che da tempo rimandavano per timore dell’eccessivo costo dell’operazione. Pertanto, non volevo lasciarmi sfuggire l’occasione di proporre un servizio, caratterizzato da qualità, efficienza, trasparenza e prezzo contenuto, e di realizzare un’area informativa ad accesso gratuito specifica sulla cessione delle quote sociali di s.r.l. rivolta a tutti quei soggetti che avessero la necessità di effettuare questo tipo di operazione. Nel 2009, quindi, ho realizzato questo sito internet in cui ogni soggetto interessato potrà in maniera chiara e trasparente capire cosa è una cessione di quote, quali sono le attività che implica per il professionista che la esegue e quali saranno i costi qualora decidesse di eseguirla.
Per approfondimenti e per conoscere meglio la mia opinione, ti invito a leggere l’articolo da me scritto e pubblicato su ConsulPress nell’ormai lontano 2010.
Credo molto nella trasparenza informativa e nella comunicazione e sono certo che anche tu saprai apprezzare il mio approccio.
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L’art. 36, c.1 bis, l. 133/2008 legittima gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti a curare la trasmissione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità all’Ufficio del Registro delle imprese.
Le voci che determinano il costo per la cessione
delle quote di una srl sono molteplici e sono in maggior parte composte da spese vive che i
professionisti dovranno anticipare per conto delle parti. Per quanto concerne gli onorari essi
variano sia se si decida di rivolgersi per l’atto ad un notaio od ad un dottore commercialista, sia in
funzione dell’area geografica in cui ci si trovi. In linea generale il ricorso per l’atto ad un notaio
comporta costi molto più alti rispetto ad un dottore commercialista, soprattutto per atti di
cessione quote composti da più di un negozio giuridico. Gli onorari applicati dai dottori
commercialisti per una cessione con un solo atto negoziale (ad es. Tizio vende le proprie quote a
Caio) partono da un minimo di €. 350,00. Per quanto concerne, invece, le spese vive che i
professionisti dovranno anticipare per conto del cliente, esse sono composte da:
– Imposte di registro in misura fissa, pari ad €. 200,00 per atto negoziale;
– Bolli virtuali da assolvere al momento della registrazione dell’atto in Agenzia delle Entrate,
pari ad €. 15,00;
– Diritti e Bolli di CCIAA €. 155,00.
Per una rappresentazione molto chiare dei costi per la cessione delle quote e delle voci che li
compongono ti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata alle tariffe.
Attualmente la cessione delle quote di una s.r.l. è
soggetta all’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolata sulla plusvalenza generata
in capo al soggetto cedente (ad es. su una quota di srl acquistata ad €. 10 e rivenduta ad €. 110,
l’imposta sostitutiva sarà pari ad € 26, il 26% di € 100). E’ possibile ottenere un importante
risparmio fiscale ricorrendo allo strumento della rivalutazioni delle partecipazioni previa redazione
di una perizia giurata di stima da parte di un professionista (dottore commercialista o revisore
legale dei conti) ed il versamento di un’imposta sostitutiva in soluzione unica o rateale pari al 16%
della plusvalenza. Sul tema ti consiglio di visitare il nostro sito
https://www.rivalutazionequotesrl.com/
L’atto di cessione di quote di una società può essere fatto sia di
fronte ad un notaio, sia a mezzo di un dottore commercialista. In quest’ultimo caso, l’atto potrà
essere redatto e sottoscritto esclusivamente in modalità elettronica e tutte le parti (cedente/i e
cessionario/i) dovranno essere muniti di dispositivo per l’apposizione della firma elettronica
(tessera CNS o chiavetta USB).
Le voci che determinano il costo per la cessione
delle quote di una srl sono molteplici e sono in maggior parte composte da spese vive che i
professionisti dovranno anticipare per conto delle parti. Per quanto concerne gli onorari essi
variano sia se si decida di rivolgersi per l’atto ad un notaio od ad un dottore commercialista, sia in
funzione dell’area geografica in cui ci si trovi. In linea generale il ricorso per l’atto ad un notaio
comporta costi molto più alti rispetto ad un dottore commercialista, soprattutto per atti di
cessione quote composti da più di un negozio giuridico. Gli onorari applicati dai dottori
commercialisti per una cessione con un solo atto negoziale (ad es. Tizio vende le proprie quote a
Caio) partono da un minimo di €. 350,00. Per quanto concerne, invece, le spese vive che i
professionisti dovranno anticipare per conto del cliente, esse sono composte da:
– Imposte di registro in misura fissa, pari ad €. 200,00 per atto negoziale;
– Bolli virtuali da assolvere al momento della registrazione dell’atto in Agenzia delle Entrate,
pari ad €. 15,00;
– Diritti e Bolli di CCIAA €. 155,00.
Per una rappresentazione molto chiare dei costi per la cessione delle quote e delle voci che li
compongono ti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata alle tariffe.
La cessione delle quote di una srl avviene a mezzo di una
scrittura privata autenticata da un notaio o da un dottore commercialista. Una volta sottoscritto
l’atto, il professionista incaricato provvederà a trasmetterne telematicamente a mezzo apposito
software una copia all’Ufficio del Registro competente ed ad anticipare per conto delle parti le
relative imposte, una volta acquisita la ricevuta di avvenuta registrazione il professionista dovrà,
poi, comunicare telematicamente l’avvenuta variazione della compagine societaria a mezzo
apposito software al Registro delle Imprese (CCIAA competente). Una volta che il funzionario
incaricato dalla CCIAA avrà lavorato ed evaso l’istanza presentata dal professionista, la società le
cui quote sono state oggetto di cessione, riceverà sulla propria pec comunicata alla CCIAA una
visura aggiornata con la nuova compagine societaria.
La cessione delle quote di una srl avviene a mezzo di una
scrittura privata autenticata da un notaio o da un dottore commercialista. Una volta sottoscritto
l’atto, il professionista incaricato provvederà a trasmetterne telematicamente a mezzo apposito
software una copia all’Ufficio del Registro competente ed ad anticipare per conto delle parti le
relative imposte, una volta acquisita la ricevuta di avvenuta registrazione il professionista dovrà,
poi, comunicare telematicamente l’avvenuta variazione della compagine societaria a mezzo
apposito software al Registro delle Imprese (CCIAA competente). Una volta che il funzionario
incaricato dalla CCIAA avrà lavorato ed evaso l’istanza presentata dal professionista, la società le
cui quote sono state oggetto di cessione, riceverà sulla propria pec comunicata alla CCIAA una
visura aggiornata con la nuova compagine societaria.
La prassi vorrebbe che le spese per l’atto di cessione
di quote, sia nel caso in cui si ricorra ad un notaio, sia in quello in cui si ricorra ad un
commercialista, siano a carico del cessionario (parte acquirente); in questo caso, ovviamente,
spetta alla parte acquirente la scelta del professionista incaricato dell’atto. A prescindere dalla
prassi si segnala, però, che le parti sono libere di accordarsi diversamente, salvo specificarlo
nell’atto.
La plusvalenza viene determinata per
differenza tra il prezzo di vendita delle quote ed il prezzo di acquisto delle stesse. Nel caso in cui le
quote siano state rivalutate ed il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva di rivalutazione,
la plusvalenza viene determinata per differenza tra il prezzo effettivo di vendita ed il valore
rivalutato delle quote.
La registrazione dell’atto può essere
effettuata esclusivamente da parte di un intermediario abilitato a norma di legge che sia stato
incaricato anche della redazione dell’atto (notaio o dottore commercialista) e avviene in
telematico attraverso appositi software rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.
Il socio può uscire da una srl attraverso tre vie:
a) cessione delle quote: il socio vende le proprie quote ad un altro socio o ad un terzo;
b) recesso: il socio, nei casi espressamente previsti dalla legge, può richiedere l’esclusione dalla
società. I casi per cui si può presentare istanza di recesso sono i seguenti: 1. Cambiamento
dell’oggetto sociale; 2. Cambiamento del tipo di società; 3. Trasferimento della sede sociale
all’estero; 4. Fusione o scissione; 5. Compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell’oggetto sociale.
c) esclusione: il socio può essere escluso dalla società per non avere adempiuto all’obbligazione di
conferimento in denaro o natura del capitale sociale sottoscritto oppure quando si verifica una
delle fattispecie di giusta causa previste dall’atto costitutivo della società.
Attualmente la cessione delle quote di una s.r.l. è
soggetta all’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolata sulla plusvalenza generata
in capo al soggetto cedente (ad es. su una quota di srl acquistata ad €. 10 e rivenduta ad €. 110,
l’imposta sostitutiva sarà pari ad € 26, il 26% di € 100). E’ possibile ottenere un importante
risparmio fiscale ricorrendo allo strumento della rivalutazioni delle partecipazioni previa redazione
di una perizia giurata di stima da parte di un professionista (dottore commercialista o revisore
legale dei conti) ed il versamento di un’imposta sostitutiva in soluzione unica o rateale pari al 16%
della plusvalenza. Sul tema ti consiglio di visitare il nostro sito
https://www.rivalutazionequotesrl.com/
La prassi vorrebbe che le spese per l’atto di cessione di quote,
sia nel caso in cui si ricorra ad un notaio, sia in quello in cui si ricorra ad un commercialista, siano a
carico del cessionario (parte acquirente); in questo caso, ovviamente, spetta alla parte acquirente
la scelta del professionista incaricato dell’atto. A prescindere dalla prassi si segnala, però, che le
parti sono libere di accordarsi diversamente, salvo specificarlo nell’atto.
Un socio può uscire da una società presentando domanda di recesso solo al verificarsi di alcune specifiche cause, che sono le seguenti: 1. Cambiamento dell’oggetto sociale; 2. Cambiamento del tipo di società; 3. Trasferimento della sede sociale all’estero; 4. Fusione o scissione; 5. Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.
La cessione delle quote di srl a titolo gratuito
può essere fatta soltanto ricorrendo ad un notaio, con l’aggravio di maggiori costi, quindi per i
soggetti interessati. In questi casi, ove possibile, si consiglia di effettuare la cessione delle quote ad
un valore simbolico, purché non comporti il rischio di un accertamento da parte dell’Agenzia delle
Entrate in capo al cedente. Si consiglia sempre di consultarsi con il proprio professionista di
riferimento prima di prendere decisioni in merito in autonomia.
La cessione delle quote può essere effettuata a prezzo
simbolico solo nei casi in cui non ci sia il rischio di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
in capo al soggetto cedente. E’ il caso classico di quote di società con patrimoni netti fortemente
negativi. Si consiglia sempre di consultarsi con il proprio professionista di riferimento prima di
prendere decisioni in merito in autonomia.